(a) La domenica, nessuna persona può cacciare o inseguire qualsiasi uccello o animale da caccia con qualsiasi cane o qualsiasi tipo di attrezzo che sia in grado di uccidere tali uccelli o animali da caccia, ad eccezione di quanto previsto nelle sottosezioni (b), (c), (d) ed (e) di questa sezione.
(b) Questa sezione non è applicabile alla cattura, all’addestramento dei cani, alla caccia alla volpe rossa con i cani, o alla partecipazione a operazioni commerciali di conservazione della selvaggina in conformità alle disposizioni del § 572 di questo titolo.
(c) Questa sezione non è applicabile alle stagioni di caccia al cervo stabilite dal Dipartimento.
(d) Tale caccia al cervo di domenica può avvenire su terreni privati a discrezione del proprietario terriero e su quei terreni pubblici che possono essere così designati da e a discrezione dell’agenzia governativa applicabile, che informa il pubblico del luogo e degli orari in cui è consentita la caccia di domenica sui loro rispettivi terreni pubblici. Qualsiasi ente governativo che designi o modifichi la designazione di tale caccia al cervo domenicale sui propri terreni pubblici dovrà fornire un’adeguata opportunità di commento pubblico prima di designare la posizione o gli orari di tale caccia al cervo domenicale. Ai fini della presente sezione, il termine “terre pubbliche” comprende le terre federali, statali, di contea, comunali o di proprietà di altri governi.
(e) Questa sezione non è applicabile al prelievo dei cervi consentito dal Dipartimento attraverso i suoi programmi di depredazione dei cervi.
26 Del. Laws, c. 165, § 10; Code 1915, § 2383; Code 1935, § 2833; 45 Del. Laws, c. 258, § 1; 7 Del. C. 1953, § 714; 63 Del. Laws, c. 389, § 3; 70 Del. Laws, c. 275, § 71; 78 Del. Laws, c. 27, § 2; 80 Del. Laws, c. 320, § 1; 81 Del. Laws, c. 318, § 1.