5-12-130 Rimedi del locatore

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Ordinanza del locatore e dell’inquilino della città di Chicago
Codice Municipale Titolo 5, Capitolo 12

5-12-130 Rimedi del locatore

Ogni locatore avrà i rimedi specificati in questa sezione nelle seguenti circostanze:

(a)Mancato pagamento dell’affitto. Se tutto o una parte dell’affitto non è pagato alla scadenza e l’inquilino non paga l’affitto non pagato entro cinque giorni dopo l’avviso scritto da parte del proprietario della sua intenzione di risolvere il contratto di locazione se l’affitto non viene pagato, il proprietario può risolvere il contratto di locazione. Nulla in questa sottosezione pregiudica l’obbligo del locatore di fornire un avviso di cessazione della locazione in alloggi sovvenzionati come richiesto dalla legge o dai regolamenti federali. Un padrone di casa può anche mantenere un’azione per l’affitto e/o i danni senza risolvere il contratto d’affitto.

(b)Inosservanza da parte dell’inquilino. In caso di inadempienza materiale da parte di un inquilino al contratto di locazione o alla Sezione 5-12-040, il proprietario dell’unità abitativa di tale inquilino può consegnare un avviso scritto all’inquilino specificando gli atti e/o le omissioni che costituiscono l’inadempienza e che il contratto di locazione terminerà in una data non inferiore a 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, a meno che l’inquilino non ponga rimedio all’inadempienza entro quel periodo di tempo. Se la violazione non viene sanata entro il periodo di 10 giorni, il contratto di locazione residenziale terminerà come previsto nell’avviso. Il locatore può recuperare i danni e ottenere un provvedimento ingiuntivo per qualsiasi inosservanza materiale da parte dell’inquilino del contratto di affitto o della Sezione 5-12-040. Se l’inadempienza dell’inquilino è intenzionale, il locatore può anche recuperare le spese legali ragionevoli.

(c)Mancata manutenzione. Se c’è un’inosservanza materiale da parte dell’inquilino con la Sezione 5-12-040 (diversa dalla sottosezione (g) della stessa), e l’inquilino non riesce a conformarsi prontamente come le condizioni lo permettono in caso di emergenza o in casi diversi dalle emergenze entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del proprietario che specifica la violazione e richiede che l’inquilino vi ponga rimedio entro tale periodo di tempo, il proprietario può entrare nell’unità abitativa e far fare il lavoro necessario nel modo richiesto dalla legge. Il padrone di casa avrà diritto al rimborso da parte dell’inquilino delle spese di riparazione ai sensi della presente sezione.

(d)Disturbo degli altri. Se l’inquilino viola la sezione 5-12-040(g) entro 60 giorni dal ricevimento di un avviso scritto come previsto nella sottosezione (b), il proprietario può ottenere un provvedimento ingiuntivo contro la condotta che costituisce la violazione, o può risolvere il contratto di locazione con un preavviso scritto di 10 giorni all’inquilino.

(e)Abbandono. L’abbandono dell’unità abitativa si considera avvenuto quando:

(1)L’inquilino ha notificato al proprietario l’intenzione di non ritornare nell’unità abitativa; o

(2)Tutte le persone che hanno diritto ad occupare l’unità abitativa in base ad un contratto di locazione sono state assenti dall’unità per un periodo di 21 giorni o per un periodo di locazione quando il contratto di locazione è per meno di un mese, e tali persone hanno rimosso i loro beni personali dai locali, e l’affitto per quel periodo non è pagato; o

(3)Tutte le persone che hanno il diritto di occupare l’unità abitativa in base ad un contratto di locazione sono state assenti dall’unità per un periodo di 32 giorni, e l’affitto per tale periodo non è stato pagato.

Nonostante quanto sopra, l’abbandono dell’unità abitativa non è considerato avvenuto se qualsiasi persona avente diritto all’occupazione ha fornito al proprietario una comunicazione scritta indicando che intende ancora occupare l’unità e fa il pieno pagamento di tutti gli importi dovuti al proprietario.

Se l’inquilino abbandona l’unità abitativa, il proprietario deve fare uno sforzo in buona fede per riaffittarla ad un affitto equo, che è l’affitto richiesto per unità abitative comparabili nei locali o nello stesso quartiere. Se il locatore riesce a riaffittare l’unità abitativa ad un affitto equo, l’inquilino è responsabile per l’importo di cui l’affitto dovuto dalla data di abbandono alla risoluzione del contratto di locazione iniziale supera l’affitto equo ricevuto successivamente dal locatore dalla data di abbandono alla risoluzione del contratto di locazione iniziale. Se il locatore fa uno sforzo in buona fede per riaffittare l’unità abitativa ad un affitto equo e non ci riesce, l’inquilino è responsabile dell’affitto dovuto per il periodo del contratto di locazione. L’inquilino è anche responsabile per le spese di pubblicità ragionevoli e le spese di ridecorazione ragionevoli sostenute dal proprietario ai sensi della presente sottosezione.

(f)Disposizione della proprietà abbandonata. Se l’inquilino abbandona l’unità abitativa come descritto nella sottosezione (e) di cui sopra, o non riesce a rimuovere i suoi beni personali dai locali dopo la cessazione di un contratto di locazione, il proprietario dovrà lasciare i beni nell’unità abitativa o rimuovere e conservare tutti i beni abbandonati dall’unità abitativa e può disporre dei beni dopo sette giorni. Nonostante quanto sopra, se il padrone di casa ritiene ragionevolmente che tali beni abbandonati siano privi di valore o di così scarso valore che il costo di conservazione supererebbe l’importo che sarebbe realizzato dalla vendita, o se tali beni sono soggetti a deterioramento, il padrone di casa può disporre immediatamente di tali beni.

(g)Rinuncia del diritto del locatore di recedere. Se il padrone di casa accetta l’affitto dovuto sapendo che c’è un ritardo nel pagamento dell’affitto da parte dell’inquilino, egli rinuncia al suo diritto di rescindere il contratto di locazione per tale violazione.

(h)Rimedio dopo la rescissione. Se il contratto d’affitto viene rescisso, il padrone di casa avrà diritto al possesso e/o all’affitto.

(i)Avviso di rinnovo del contratto d’affitto. Nessun inquilino può essere obbligato a rinnovare un contratto di locazione più di novanta (90) giorni prima della data di scadenza del contratto di locazione. Se il padrone di casa viola questa sottosezione, l’inquilino dovrà recuperare un mese di affitto o i danni effettivi, qualunque sia il più grande.

(j)Avviso di rifiuto del rinnovo del contratto di affitto. A condizione che il proprietario non abbia esercitato, o non sia in procinto di esercitare, nessuno dei 5-12-130 (a) – (h) del presente documento, il proprietario dovrà notificare per iscritto all’inquilino almeno trenta (30) giorni prima della data di scadenza dichiarata del contratto di locazione l’intenzione del proprietario di terminare un contratto di locazione mensile o di non rinnovare un contratto di locazione esistente. Se il padrone di casa non riesce a dare l’avviso scritto richiesto, l’inquilino può rimanere nell’unità abitativa fino a sessanta (60) giorni dopo la data in cui tale avviso scritto viene dato all’inquilino, indipendentemente dalla data di cessazione specificata nel contratto di locazione esistente. Durante tale occupazione, i termini e le condizioni della locazione (incluso, senza limitazione, il tasso di affitto) saranno gli stessi dei termini e delle condizioni durante il mese di locazione immediatamente precedente l’avviso; a condizione, tuttavia, che se l’affitto è stato rinunciato o abbattuto nel mese o nei mesi precedenti come parte del contratto di affitto originale, l’importo dell’affitto durante tale periodo di sessanta (60) giorni sarà al tasso stabilito nell’ultima data in cui è stato effettuato un pagamento completo dell’affitto.

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